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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE N 199 DEL 30 DICEMBRE 2025

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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE N 199 DEL 30 DICEMBRE 2025

Data:

05 Novembre 2026

Data di scadenza:

31 Dicembre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, limitatamente a IMU, TASI, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 notificati entro il 31/12/2024.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. I debiti (relativamente a IMU, TASI, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
a) un’ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2024;
b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2024.
3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec all’ indirizzo statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it o manualmente all’ufficio protocollo dell’Ente entro il 31/01/2027 sull’apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, allegando l’atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate, in conformità al presente regolamento, con cui intende estinguere il debito

2. Il concessionario o il Comune, per gli atti di competenza, entro il 31/05/2027 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31/07/2027;
b) ovvero, versamento nel numero massimo di 12 rate mensili, con scadenza prima rata al 31/07/2027 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese successivo;
c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l’importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 50,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata
1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. La facoltà di definizione prevista dall’articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente
1. Nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all’istanza di rinuncia al ricorso, produce l’effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l’atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell’istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell’ente impositore, determina l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore
1.Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente locale , ai sensi dell’art. 1 comma 108 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 .

 

Allegati

REGOLAMENTO
Data pubblicazione
05/11/2026
File
pdf (245.52 KB)

Luoghi

Municipio di Monteparano

Il cuore pulsante della nostra comunità, il Municipio rappresenta non solo l'istituzione amministrativa, ma anche il simbolo della nostra identità e della nostra storia.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2026, 13:59

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