DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Ordinanza Sindaco

MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza n.  61    del 28 dicembre 2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO:

  • che la Legge n. 125/2008 ha modificato l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell’Interno è disciplinato l’ambito di applicazione anche con riferimento all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
  • che il Ministero dell’Interno, con decreto del 5/8/2008, ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare ‘incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
  • che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artefici pirotecnici di vario genere;
  • che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall’utilizzo di similari prodotti;
  • che l’esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell’ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e non domestici, ed a tutti quelli che vivono nell’ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
  • che, sia in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

DATO ATTO che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artifìcio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

 

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti di cui è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario limitare il più possibile l’uso incontrollato degli stessi;

VISTO l’art.57 del TULPS, approvato con R.D. del 18/6/1931 n.773, il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTE le Leggi, n.689/1981, n. 125/2008 e n.94/2009, in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5/8/2008 ed in particolare l’art.1, “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;

VISTI gli artt.7/bis, 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla normativa;

ORDINA

  1. Dalla data di adozione del presente provvedimento e sino al giorno 6 gennaio 2023, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari;
  2. Deroghe potranno essere concesse dall’Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni e previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni da parte degli organi preposti;
  3. La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art.13 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell’art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla medesima legge.

 

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

  • Alla Prefettura di Taranto;
  • Al Comando di Polizia Municipal

 

  • Alla Stazione Carabinieri di San Giorgio jonico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Comandante della Polizia municipale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Monteparano 28-12-2022

IL SINDACO

Avv. Maristella Carabotto